[A] Se ai fini della modifica del RTI per la perdita sopravvenuta, da parte di uno dei suoi componenti, di un requisito di qualificazione, il grave illecito professionale debba farsi risalire al momento della sua commissione o a quello in cui è stato valutato tale dalla stazione appaltante. [B] Se la dichiarazione di un concorrente di non aver commesso alcun illecito professionale, poi ritenuto sussistente dall’amministrazione, costituisca falso o informazione omessa.
SENTENZA N. ****
1. Una volta chiarito, dunque, che secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022, è certamente consentita una modifica del RTI per la perdita sopravvenuta, da parte di uno dei suoi componenti, di un requisito di qualificazione, si tratta quindi di stabilire se, nella fattispecie in esame, effettivamente, ...